la presente ordinanza istituisce il divieto assoluto di accendere fuochi o mettere in atto qualsiasi azione che possa creare pericolo di innesco di incendi nel terriorio comunale boscato.
I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell’art. 61, comma 9 della legge regionale 31 /2008, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
La forza pubblica è incaricata di verificare il rispetto della presente ordinanza.
L' ordinanza resterà in vigore sino a revoca.Si allega testo completo per la consultazione.
08/04/2026 10:24